La mia tesi di laurea

Per concludere il mio percorso di studi, ho deciso di scrivere un elaborato che tratta un argomento molto importante per il settore dell’interpretariato e della traduzione, ovvero il codice deontologico. La tesi ha come scopo quello di analizzare il ruolo del codice deontologico in questo settore e cercare di capire come potrebbe essere migliorato per garantire una maggiore tutela e un controllo più accurato dei professionisti, dato che, nonostante i molteplici tentativi fatti negli anni, ad oggi non esiste un albo professionale di interpreti e traduttori. Nell’elaborato viene proposto un nuovo codice deontologico, uguale per tutto il nostro Paese e un’intervista a Paolo Maria Noseda, uno degli interpreti più famosi in Italia, fatta per sapere il suo punto di vista sulla situazione attuale degli interpreti e dei traduttori.

Buona lettura!

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Codice deontologico

Il codice deontologico è un codice di comportamento a cui il professionista deve attenersi per l’esercizio della sua professione. Nel caso degli interpreti e dei traduttori, questo può cambiare a seconda delle associazioni a cui sono associati. Di seguito, il codice dell’associazione UNITALIA a cui sono iscritta.

 TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori e gli interpreti nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

Articolo 2 – Potestà disciplinare e regolamentare

Spetta agli organi disciplinari la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche, spetta altresì agli organi dell’Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.

Articolo 3 – Volontarietà dell’azione

La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell’azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Articolo 4 – Attività all’estero

Nell’esercizio di attività professionale all’estero traduttori e interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell’Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l’attività, se ciò è previsto a condizioni di reciprocità.

Articolo 5 – Dovere di probità dignità e decoro

Il traduttore e l’interprete devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto al traduttore e all’interprete, nell’esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica. Con la propria attività di traduzione i soci non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

Articolo 6 – Dovere di lealtà e correttezza

Il traduttore e l’interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Al traduttore e all’interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della professione o nell’adempimento di un incarico. L’interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l’interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia. Il traduttore deve eseguire a regola d’arte e personalmente l’incarico affidatogli.

Articolo 7 – Dovere di diligenza

Il traduttore e l’interprete devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell’incarico. I traduttori devono altresì rispettare i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti e devono curare l’aspetto esteriore del testo tradotto.

Articolo 8 – Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere del traduttore e dell’interprete conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Il traduttore e l’interprete devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso.

®        Articolo 9 – Dovere di competenza

L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. In ogni caso il traduttore e l’interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta e così eventualmente la necessità dell’integrazione con altro collega.

Articolo 10 – Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del traduttore e dell’interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.

Articolo 11 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

Il traduttore e l’interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle Leggi cogenti e dalle norme in vigore.

Articolo 12 – Dovere di evitare incompatibilità

È dovere del traduttore e dell’interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d’interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell’Associazione.

Articolo 13 – Divieto di pubblicità

È consentita solo la pubblicità specifica e informativa, in ordine al proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignità della professione.

Articolo 14 – Divieto di intermediazione

La collaborazione tra professionisti non deve costituire il presupposto dell’intermediazione a fini di lucro.

®        Articolo 15 – Dovere di rispettare le condizioni di lavoro

È dovere del traduttore e dell’interprete rispettare le condizioni di lavoro definite da UNITALIA.

¯           TITOLO II – Rapporti con i colleghi

Articolo 16 – Rapporto di colleganza

Il traduttore e l’interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non devono esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

Articolo 17 – Divieto di accaparramento di committenti

Il traduttore e l’interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa definirsi “concorrenza sleale”. È fatto inoltre divieto al traduttore e all’interprete di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

Articolo 18 – Notizie riguardanti i colleghi

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.

¯           TITOLO III – Rapporti con i committenti

Articolo 19 – Rapporto di fiducia

Il rapporto fiduciario è alla base dell’attività professionale.

Articolo 20 – Mancata prestazione di attività

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

Articolo 21 – Obbligo di informazione

Il traduttore e l’interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all’incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

Articolo 22 – Obbligo di restituzione di documenti

Il traduttore e l’interprete sono tenuti a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.

Articolo 23 – Azioni contro il committente per il pagamento del compenso

In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, il traduttore e l’interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti il traduttore e l’interprete possono procedere giudizialmente nei confronti del committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 24 – La testimonianza del traduttore o dell’interprete

Per quanto possibile, il traduttore e l’interprete devono astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale o inerenti all’incarico ricevuto.

¯           TITOLO IV – Rapporti con le altre associazioni

Articolo 25 – Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e dell’attuazione di azioni comuni a tutela della professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente o ai suoi delegati personali esclusivamente nell’ambito della delega loro conferita.

Articolo 26 – L’appartenenza dei soci UNITALIA ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle Condizioni di Lavoro di UNITALIA.

Articolo 27 – I soci di UNITALIA che rivestono cariche rappresentative in altre associazioni o dalle quali siano delegati, devono astenersi dal partecipare ad incontri di lavoro tra UNITALIA e tali associazioni per evitare situazioni conflittuali.

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